Oggi, davanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiamo trattato uno degli aspetti controversi in tema di separazione e divorzio, ovvero se l’assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge, originariamente ritenuto dovuto e versato, sia successivamente recuperabile nel caso in cui l’originario provvedimento venga modificato, disconoscendosene l’obbligo.
La natura anche alimentare di tali assegni ha portato la giurisprudenza a soluzioni ondivaghe, talvolta riconoscendo la ripetibilità, altre volte negandola sul presupposto che tali contributi, necessari per far fronte alle spese legate ad esigenze primarie, siano stati consumati.
I 4 quesiti rispetto ai quali si è chiesto (con Ordinanza n. 36509/2021) l’intervento regolatore delle Sezioni Unite sono stati questi: 1) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto coniugale ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari; 2) se i caratteri di cui sopra possano farsi dipendere dall’entità delle somme erogate a tali titoli e se, in particolare, se ne renda obbligato il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione para-alimentare; 3) se nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno, sia possibile scorporare da esso ai fini di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota di esso avente destinazione para-alimentare; 4) se il regime giuridico individuato in base all’accertamento da condursi in relazione al primo punto sia estensibile anche all’assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertata l’indebita percezione.