Con la sentenza resa nel caso Biancardi c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene sul tema del diritto all’oblio. I giudici di Strasburgo valutano conforme alla CEDU la condanna del redattore capo di una testata on-line per aver negato il delisting di un articolo dai contenuti sensibili, rimasto facilmente accessibile al traffico internet per un periodo di oltre 3 anni dalla sua pubblicazione.

I principi affermati sono chiari e condivisibili.

Innanzitutto deve considerarsi responsabile del mancato delisting, reclamato dalla persona oggetto della notizia, l’editore, il quale è tenuto a compiere tutte le attività a ciò funzionali nei confronti del motore di ricerca.

In base ai principi giuridici internazionali ed europei, il diritto ad informare e la libertà di espressione divengono, progressivamente e con il passare del tempo, di minore importanza rispetto alla tutela della reputazione e della vita privata, essendo il tempo un fattore che, nella normalità dei casi, svilisce l’interesse del pubblico alla notizia.

Rilevante, al fine di dirimere casi analoghi, è valutare, con adeguato bilanciamento, da un lato, il tempo decorso dall’avvenimento insieme al tipo di dati personali trattati e, dall’altro, la sanzione comminata dalle autorità statali per il mancato accoglimento della richieste formulata dal soggetto coinvolto dalla notizia negativa.

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