Con la sentenza resa nei casi LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE del 18 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata ad occuparsi della questione dei crediti incagliati nei dissesti degli enti locali. In particolare, accogliendo i ricorsi presentati dal nostro Studio, ha giudicato contrario all’articolo 6 della CEDU il perdurante mancato pagamento di crediti giudiziali per alcune centinaia di migliaia di euro da parte di alcuni Comuni in dissesto o commissariati, come le municipalità di Roma, di Lentini e di Ari.

La Corte ha constatato, nei casi esaminati, che il credito riconosciuto a società, imprenditori e privati, da parte dei tribunali nazionali verso gli enti locali, era rimasto insoddisfatto senza possibilità di avviare azioni esecutive in pendenza della procedura commissariale o di dissesto. Ricordando che l’esecuzione di una sentenza deve considerarsi una condizione del giusto processo, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, la Corte ne ha decretato dunque la violazione, richiamando una giurisprudenza consolidata.

I Giudici di Strasburgo precisano che tale situazione costituisce una violazione continua, potendo dunque essere efficacemente denunziata fintanto che perdura, senza che, prima del pagamento, il Governo italiano possa invocare il termine decadenziale per adire la giurisdizione sovra nazionale.

Lo Stato italiano è stato condannato dunque ad assicurare, nel termine massimo di tre mesi dalla pronuncia ed in favore dei ricorrenti, l’esecuzione dell’intero credito rimasto insoddisfatto a causa della situazione di dissesto dell’ente locale debitore. La condanna rimuove quindi l’effetto limitativo della par condicio creditorum e l’incertezza del pagamento connessi al perdurare della procedura di dissesto, in quanto dovrà essere la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo deputato a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea secondo le disposizioni dell’ordinamento nazionale, ad assicurare il pagamento dell’intero credito riconosciuto dalla decisione giudiziale nazionale, comprensivo degli interessi legali o convenzionali, dell’eventuale rivalutazione monetaria dovuta e delle spese legali sostenute, corrispondendo altresì il risarcimento del danno morale patito.

Dunque, analogamente ai casi così decisi, chiunque vanti un credito accertato giudizialmente nei confronti di Regioni, Province, Comuni, ASL, Consorzi di enti locali, Società controllate da soggetti pubblici, potrà ottenere dalla Corte europea che lo Stato italiano ne assicuri, in un brevissimo termine (tre mesi), il pagamento integrale, comprensivo di interessi e spese legali, oltre ad un risarcimento del danno non patrimoniale patito per la durata dell’inadempimento. Società, aziende o privati che hanno crediti verso un soggetto pubblico, che tarda in modo irragionevole nei pagamenti, possono efficacemente percorrere tale strada. Infatti, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Therapic Center Srl)  indipendentemente dalla complessità delle sue procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in base alla CEDU, a garantire a ogni persona, fisica o giuridica, il diritto a che le sentenze vincolanti ed esecutive emesse in suo favore siano eseguite entro un tempo ragionevole. Tale situazione è da ritenere sempre come una violazione dei diritti dell’uomo, da risarcire con la condanna dello Stato al pagamento dell’importo dovuto, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e  risarcimento del danno non patrimoniale.

Al riguardo, è possibile contattare lo Studio per una preliminare valutazione in merito alla possibilità di adire efficacemente la Corte europea, dovendosi precisare che tale possibilità sussiste dunque per tutti i crediti, eventualmente anche non contenuti in un titolo giudiziale, ma comunque ammessi alla procedura di dissesto e che rischiano, per tale ragione, di essere liquidati solo in una misura ridotta del loro valore e con tempi assolutamente incerti, ovvero per i crediti giudiziali vantati nei confronti di un soggetto pubblico che, seppure non sottoposto ad una procedura di risanamento del debito, tarda irragionevolmente nei pagamenti.

In merito a tali problematiche, siamo a disposizione per fornire ogni chiarimento ed è possibile scaricare qui una brochure informativa.

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