Con ulteriori quattro importanti sentenze, i Giudici Amministrativi riconoscono integralmente il diritto all’indennità di trasferimento per il personale delle Pubbliche Amministrazioni che subisca il trasferimento dall’originaria sede di servizio, a seguito di una riforma strutturale del comparto amministrativo da cui dipende. Il caso è quello dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato che, a seguito della riforma  che ne ha disposto l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, hanno visto la propria sede di servizio diversamente dislocata sul territorio del Paese, rispetto a quella cui erano addetti quali membri del Corpo Forestale. In particolare, con il trasferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, diversi di loro, in diversi ambiti del territorio nazionale, avevano subito il trasferimento a sedi molto distanti da quelle di provenienza.

La difesa dell’Amministrazione, che aveva negato il diritto alla percezione delle indennità funzionali a mitigare i disagi subiti dal lavoratore a seguito di un trasferimento di autorità, era fondata sull’assunto per cui la riforma del Corpo Forestale fosse impeditiva dell’erogazione del beneficio economico, essendosi prevista la soppressione dell’ufficio di provenienza.

I Giudici Amministrativi, accogliendo in pieno le argomentazioni spese in giudizio dai ricorrenti, hanno evidenziato come non ricorre un caso di “soppressione”, che sottende un’operazione cui consegue il venir meno di un intero apparato amministrativo, ma bensì un “assorbimento” che prevede la conservazione dell’apparato organizzativo originario, la cui gestione tuttavia è trasferita, dall’originario Corpo ad altre Forze di polizia.

Essendo il trasferimento, dunque, disposto unicamente per esigenze di riorganizzazione dell’Amministrazione, competono al personale le relative indennità, che sono state commisurate a trenta diarie di missione in misura intera per primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

Di seguito, le pronunce: TAR Veneto, sentenza n. 1696/2022; TAR Veneto, sentenza n. 1697/2022; TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 389/2022; TAR Lazio, Latina, sentenza n. 880/2022.

Leave a comment

Scroll to top