Con tre importanti pronunce, una della Commissione tributaria provinciale di Roma e due della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, nel contenzioso curato dall’Avv. Egidio Lizza, si è per la prima volta stabilita non solo l’illegittimità delle leggi istitutive dell’IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) e la necessità che l’imposta versata dalle società distributrici sia restituita, ma che è del pari illegittima e da disapplicare anche la norma contenuta nella legge finanziaria 2021, che pretendeva di rendere irripetibili le somme già versate nel passato.

La legge finanziaria 2021 ha infatti abrogato espressamente le norme nazionali che avevano autorizzato l’istituzione delle singole
IRBA nelle varie Regioni e certamente tale arresto normativo è stato determinato dal rischio di una pronuncia di infrazione comunitaria potenzialmente preannunciata dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura d’infrazione n.2114/2017.

Nei giudizi conclusi positivamente, si è tenuto conto delle Direttive UE n.96/2003 e n.118/2008; quest’ultima, in particolare, ha vietato (art.1 co.2) che gli Stati membri possano introdurre o applicare un’imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di benzina per autotrazione (come per gli altri prodotti energetici assoggettati ad accise armonizzate), salvo che tale imposta aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall’altro, rispetti le regole dell’unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta; ciò al fine di evitare che aggravi fiscali supplementari ostacolino indebitamente gli scambi.

La mancanza di una finalità specifica nelle leggi nazionali istitutive dell’IRBA fa derivare dunque l’illegittimità dell’imposta, che le società erogatrici hanno fatto valere dinanzi alle Commissioni tributarie, impugnando il diniego opposto dalla Regione alle istanze di rimborso ed ottenendo dunque la condanna di quest’ultima al versamento delle somme corrisposte a titolo di IRBA negli scorsi anni.

Di seguito il testo delle pronunce e l’articolo di Italia Oggi del 22 agosto 2022

Italia oggi 22.8.22

Sentenza_CTP Frosinone_RG_289_2021

Sentenza_CTP Frosinone_RG_290_2021

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