Ricorso collettivo per la mancata istituzione del Fondo Previdenza del Comparto Sicurezza e Difesa
La Corte dei Conti per la Regione Puglia con sentenza n. 207 del 18 maggio 2020 ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni, in favore di un dipendente dell’Aeronautica Militare, per non aver attivato un sistema di previdenza complementare.
I Ministeri avrebbero dovuto (sin dall’entrata in vigore della Legge n. 335/1995, concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e della Legge n. 448/1998, concernente l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa), avviare le procedure per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per il personale delle Forze di Polizia e delle FF.AA. alimentato in quota parte dallo Stato ed in favore di ciascun dipendente.
Infatti, il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha comportato, come noto, una riduzione dell’ammontare delle pensioni, che avrebbe dovuto essere compensato proprio dalla previdenza complementare, consentendo durante la quiescenza di mantenere un tenore di vita analogo a quello della fase lavorativa attiva. Tuttavia, se nel resto del pubblico impiego la previdenza complementare è stata correttamente attivata, irragionevolmente ciò non è accaduto all’interno del Comparto sicurezza e difesa dello Stato.
Nonostante l’intervento del TAR del Lazio che ha condannato la Pubblica Amministrazione ad istituire i fondi di previdenza complementare previsti per legge (v. sentenze n. 9186/2011, n. 9187/2011, n. 2122/2014 e n. 2123/2014), nulla è stato fatto. La Corte dei Conti della Puglia ha quindi riscontrato che la mancata istituzione della previdenza complementare comporta un danno per i dipendenti, da quantificare a seconda dei casi in base ai mancati versamenti ai fondi di previdenza complementare che avrebbe dovuto operare lo Stato.
La sentenza della Corte dei Conti per la Regione Puglia n. 207 del 18 maggio 2020 ha infatti espressamente stabilito che “lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subire dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno”. Tale danno compete sia a tutti coloro che sono in servizio, sia a tutti coloro che sono in quiescenza con il sistema misto retributivo/contributivo.
Alla luce di tale sentenza, abbiamo quindi avviato la predisposizione di ricorsi collettivi su tutto il territorio nazionale e su base regionale, volti al riconoscimento per ogni ricorrente di un risarcimento economico conseguente all’accertamento dell’inadempimento da parte dei Ministeri competenti.
Ha diritto al risarcimento il personale ancora in servizio, appartenente alle Forze Armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri ed i membri del Ruolo Forestale, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, nonché il personale in quiescenza con il sistema misto/contributivo. La mancata istituzione della previdenza complementare, infatti, riguarda tutti gli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa. Hanno diritto anche coloro che, trasferiti al di fuori del comparto sicurezza e difesa, conservano il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza o che, avendo mutato tale regime in dipendenza del trasferimento, hanno maturato almeno un anno di servizio nel Comparto sicurezza e difesa.
La competenza giurisdizionale a decidere sul ricorso potrà variare tra la Corte dei Conti ed i TAR territorialmente competenti, ma questo non muterà le condizioni di adesione ed i costi dell’azione legale, stabiliti in €. 100,00 per il primo grado di giudizio e senza nessun altro costo da sostenere in caso di rigetto della domanda, prevedendosi una integrazione per il solo caso di accoglimento e materiale corresponsione del risarcimento (si veda nel dettaglio l’Incarico professionale Ricorso Previdenza Complementare).
Pochi passaggi sono sufficienti per partecipare ai ricorsi collettivi ad oggi attivati per il personale in servizio:
- Scaricare, compilare, stampare, sottoscrivere e scansionare la seguente documentazione:
1) Incarico professionale Ricorso Previdenza Complementare;
2) Informativa sul trattamento dei dati e consenso;
3) Procura n. 1 Ricorso Previdenza Complementare;
4) Procura n. 2 Ricorso Previdenza Complementare. - Scaricare, compilare in ogni campo e salvare sul pc la seguente documentazione:
5) Scheda Cliente in Excel; - Effettuare bonifico di €. 100,00 al conto intestato all’Avv. Egidio Lizza, Fineco Bank SpA, IBAN IT69O0301503200000003107722, con causale “Ricorso Previdenza Complementare, Cognome e Nome”;
- Inviare tutta la documentazione – di cui sopra da 1) a 5) -, insieme a copia del proprio Stato matricolare (o la propria scheda Perseo integrale), della Carta d’identità, del Codice fiscale e della Ricevuta del bonifico, all’indirizzo email: previdenza@egidiolizza.com, con oggetto “Ricorso Previdenza Complementare, Cognome e Nome”;
- Spedire in originale con raccomandata solo la seguente documentazione 1) Incarico professionale Ricorso Previdenza Complementare; 2) Informativa sul trattamento dei dati e consenso; 3) Procura n. 1 Ricorso Previdenza Complementare; 4) Procura n. 2 Ricorso Previdenza Complementare;
al seguente indirizzo: Avv. Egidio Lizza, Via Valadier, 43 – 00193 Roma.
L’accettazione dell’incarico conseguirà al riscontro da parte dello Studio della corretta trasmissione della superiore documentazione, sia via email che via raccomandata. Ogni comunicazione informativa avverrà a mezzo email all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente, che deve essere compilata, esclusivamente in Excell, in ogni campo.
Il termine ultimo per inviare la documentazione via raccomandata e via email e per partecipare all’azione alle condizioni dinanzi indicate è il 31 gennaio 2021.
Per agevolare la decisione in ordine alla partecipazione al ricorso, abbiamo predisposto un calcolo esemplificativo del danno
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La modalità di contribuzione per la previdenza complementare viene stabilita dai singoli contratti/accordi collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente e versata al fondo contestualmente a quella a carico del datore di lavoro. La stessa è calcolata ordinariamente in percentuale dell’1% (contributo minimo lavoratore) e dell’1% (contributo del datore di lavoro) sui seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione professionale, e altri assegni assoggettati al TFR. Di seguito, si sviluppa la percentuale di contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo dedicato, se fosse stato istituito anche per il comparto sicurezza e difesa, calcolato sulla base del minimale tabellare, prendendosi a riferimento i ruoli della polizia di stato (eventuali altre indennità non sono prese in considerazione e sono da determinarsi in relazione alla rivalutazione degli stipendi, agli aumenti di grado ed agli emolumenti relativi all’effettiva retribuzione).
Nell’ipotesi sintetizzata alla fine della tabella il danno ricevuto da un Assistente Capo con venti anni di carriera, assumendo in via esemplificativa lo stipendio base del 2003 ed ipotizzando un rendimento analogo a quello avuto nel tempo dal Fondo Espero, è stimabile pari a € 10.406,61.