A seguito dell’udienza del 14 ottobre 2021, patrocinata dall’Avvocato Egidio Lizza, la prima sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 36509 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione giuridica se i crediti relativi agli assegni, che derivano dalla crisi coniugale, abbiano tutti le caratteristiche della irripetibilità, ovvero se tali caratteristiche dipendano o meno dalla entità della somma e se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno già versato, sia possibile scorporare la quota di esso avente finalità alimentare e se, infine, il regime giuridico da individuarsi sia estensibile anche in favore degli assegni al figlio maggiorenne successivamente riconosciuti come non dovuti.

Nel giudizio di merito, la Corte di Appello di Roma, nel respingere le domande della moglie, volte a conseguire per il tempo della separazione un assegno di mantenimento dal marito, la condannava anche alla ripetizione delle somme a tale titolo percepite per effetto dell’ordinanza presidenziale che, in via provvisoria ed urgente aveva riconosciuto il suo diritto al mantenimento, successivamente revocato dal Tribunale.

La prima sezione della Corte di Cassazione nel motivare la rimessione, dapprima  espone la distinzione tra assegno di mantenimento corrisposto ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti, e assegno di mantenimento in favore del coniuge non titolare di redditi propri, segnalando il carattere alimentare del primo, che infatti è dovuto solo fino al raggiungimento della indipendenza economica (Cass. civ., n. 12952/2016) ed il carattere invece incerto del secondo.

Dal carattere alimentare del primo, discende che il figlio che abbia già ricevuto le somme non può vedersi costretto a restituirle, mentre se il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (Cass. civ., n. 25166/2017).

Sulla natura dell’assegno a favore del coniuge, gli orientamenti non sono pacifici, discendendo l’obbligo di versarlo dal dovere di assistenza materiale nascente dal rapporto di coniugio e non dalla incapacità di provvedere al proprio mantenimento (Cass. civ., n. 9686/2020). La diversa genesi è fonte dunque di pronunzie non univoche sulle ripetibilità, anche in sede di legittimità.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur ricusando il criterio del tenore di vita a cui si era appellato il giudice di prime cure, a fronte del superamento di esso seguito alla pronunzia della Corte di Cassazione n. 11504/2017, ha confermato la non ricorrenza delle condizioni per l’assegno di mantenimento già affermata in primo grado, ma, andando oltre, e considerato che la donna aveva mezzi sufficienti ad assicurarsi l’indipendenza e autosufficienza economica, ha imposto la restituzione delle somme già versate dal marito a titolo di assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, investita del gravame, e accertato il diverso orientamento giurisprudenziale sulla ripetibilità delle somme ricevute a titolo di mantenimento, ha dunque rimesso al Primo Presidente la causa, che è stata fissata per l’udienza dinanzi alle Sezioni Unite della Corte medesima per il mese di settembre 2022.

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