Con una sentenza del 26 ottobre 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano, assistito dall’Avv. Egidio Lizza unitamente all’Avv. Giovanni Romano, presentato per lamentare l’illegittima espropriazione subita per un terreno di sua proprietà, la non corretta stima dell’indennizzo e del risarcimento accordati, nonché la mancata concreta corresponsione degli stessi a causa del dissesto del Comune che aveva acquisito l’area.
Sancisce la Corte che la modalità di esproprio subita dal ricorrente e costituita dalla c.d. accessione invertita rappresenta un’ingerenza nel diritto di proprietà incompatibile con il principio di legalità, che porta a constatare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, come già accertato in casi analoghi (v., tra molte altre, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000-VI, e, più di recente, Messana c. Italia, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017). Nessuna delle osservazioni difensive spese dal Governo è risultata idonea a convincere la Corte a giungere ad una conclusione diversa.
La Corte ha inoltre valutato che nel giudizio nazionale, l’indennità corrisposta per il periodo di occupazione illegittima si è basata sul valore agricolo medio dei terreni e ciò costituisce una ulteriore violazione dei principi internazionali, in quanto il risarcimento per l’indisponibilità del terreno dovrebbe, in linea di principio, basarsi sul suo valore di mercato e il valore agricolo medio invece non lo rispecchia né si pone in un ragionevole rapporto con esso, in quanto non tiene conto delle reali caratteristiche del bene espropriato.
La Corte ha infine individuato una ulteriore violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 della Convenzione in considerazione del fatto che le somme accordate nel giudizio nazionale non erano state corrisposte in dipendenza della dichiarazione di disseto del Comune che aveva proceduto all’esproprio. Ha dunque considerato lo Stato responsabile di tale violazione in aderenza alla sua giurisprudenza in materia (v. De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 Settembre 2013; Pennino c. Italia, n. 43892/04, del 24 September 2013 e Ventorino c. Italia, n. 357/07, del 17 Maggio 2011).
In considerazione delle riscontrate violazioni, lo Stato dovrà pagare l’intero importo dell’indennizzo d’esproprio non erogato dall’ente comunale (pari a circa €. 200.000,00) oltre l’ulteriore danno patrimoniale per l’errato calcolo dell’indennizzo da occupazione illegittima (pari ad €. 11.900,00), il danno morale per le violazioni subite (pari ad €. 12.500,00) e le spese legali della procedura.