E’ davvero storica la vittoria ottenuta con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2026: per la prima volta è riconosciuto in una sentenza definitiva che un magistrato onorario ha i medesimi diritti del magistrato ordinario e gli devono essere riconosciuti i contributi previdenziali non versati per tutta la carriera lavorativa, la liquidazione del TRF, la monetizzazione delle ferie non godute e il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine.
In modo chiaro, il Consiglio di Stato, pur ribadendo che non vi è “totale assimilazione” tra le figure e le carriere dei giudici ordinari e dei giudici onorari, applica i principi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, causa C-236/20, che avevamo ottenuto a seguito di rinvio pregiudiziale, e riconosce i conseguenti diritti economici applicando lo stipendio proprio del magistrato ordinario di prima nomina.
La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire l’effettiva tutela dei diritti dei magistrati onorari, riconoscendo la necessità di una piena conformità dell’ordinamento interno ai principi del diritto dell’Unione Europea.
In particolare, il giudice nazionale ha affermato che la disciplina italiana relativa allo status e al trattamento dei magistrati onorari deve essere interpretata e applicata in modo conforme al diritto eurounitario, con conseguente disapplicazione delle norme interne incompatibili.
Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento che i magistrati onorari, ove svolgano attività effettiva e remunerata, devono essere qualificati – ai sensi del diritto dell’Unione – come lavoratori, con conseguente diritto a un trattamento non discriminatorio rispetto ai magistrati togati comparabili.
Il recepimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

La sentenza si pone in linea diretta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, in particolare, recepisce i principi affermati nella:

👉 Sentenza CGUE 7 aprile 2022, causa C-236/20, decisiva nella ricostruzione del quadro giuridico e ottenuta dal nostro Studio in sede europea.
La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che:
  • la normativa italiana è incompatibile con il diritto UE nella misura in cui crea una disparità di trattamento ingiustificata tra magistrati onorari e magistrati ordinari;
  • i giudici di pace devono essere considerati lavoratori a tempo determinato;
  • la reiterazione degli incarichi può integrare abuso del rapporto a termine, con necessità del relativo risarcimento del danno;
  • devono essere garantiti diritti fondamentali quali contributi previdenziali e assistenziali, ferie e TFR nell’ottica della parità di trattamento con il magistrato togato.
Il parametro retributivo: magistrato ordinario di prima nomina
Un profilo di particolare rilievo riguarda il criterio di quantificazione dei diritti economici riconosciuti, individuato nel trattamento del magistrato ordinario di prima nomina.
Tale impostazione:
  • introduce un parametro concreto e qualificato;
  • esclude logiche meramente indennitarie;
  • consente una comparazione effettiva e sostanziale.
Ne deriva che, oltre il trattamento contributivo, la monetizzazione delle ferie non godute e il TFR è configurabile, in presenza dei presupposti, il diritto a ottenere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante sulla base del trattamento del magistrato ordinario di prima nomina.
Si tratta di un passaggio centrale, che incide direttamente sulla quantificazione delle pretese economiche e risarcitorie.

La decorrenza della prescrizione

Di particolare interesse è il ragionamento svolto in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dei diritti azionati.
La decisione, in linea con i principi del diritto dell’Unione Europea, valorizza un approccio sostanziale, affermando che:
  • la prescrizione non può decorrere in un contesto in cui il diritto non sia concretamente esercitabile;
  • l’incertezza normativa e la qualificazione formale del rapporto come “onorario” hanno costituito un ostacolo oggettivo all’esercizio delle pretese;
  • solo a seguito del consolidarsi dell’orientamento della Corte di Giustizia – e in particolare della sentenza Corte di Giustizia U.E. del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18) – si è determinata una azionabilità dei diritti, prima negati da una consolidata giurisprudenza nazionale.
Ne consegue che:
la decorrenza della prescrizione deve essere individuata in un momento successivo, coincidente con la possibilità effettiva di far valere il diritto, e non con la sua maturazione
Tale impostazione è coerente con i principi eurounitari di:
  • effettività della tutela giurisdizionale;
  • equivalenza e non discriminazione;
  • divieto di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Sul piano pratico, ciò comporta un significativo ampliamento del periodo rivendicabile, incidendo direttamente sulla quantificazione delle somme recuperabili.

Il principio di diritto affermato

Non è consentito allo Stato membro mantenere un regime normativo che, qualificando formalmente un rapporto come “onorario”, neghi in concreto diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione ai lavoratori.

Il giudice nazionale è pertanto tenuto a:
  • interpretare il diritto interno in modo conforme;
  • garantire l’effettività della tutela;
  • disapplicare le norme incompatibili.

Il valore sistemico della decisione

La sentenza:
  • conferma il primato del diritto UE;
  • rafforza la tutela dei diritti sociali;
  • valorizza il contenzioso europeo culminato nella sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-236/20, PG contro Italia del  patrocinata dal nostro Studio.

Implicazioni per i clienti

La decisione apre alla possibilità di:
  • rivendicare differenze retributive rilevanti compreso il TFR;
  • ottenere la monetizzazione delle ferie non godute;
  • ottenere le ordinarie tutele previdenziali e assistenziali tramite il versamento dei contributi omessi su una propria posizione INPS;
  • agire per il risarcimento del danno causato dall’abuso del contratto a termine;
  • conseguire una equiparazione economica sostanziale con il magistrato togato, per l’intera carriera lavorativa, senza la falcidia della prescrizione.

🔎 Verifica la tua posizione

Se hai svolto o stai svolgendo funzioni di magistrato onorario, come GIUDICE DI PACE, VICE PROCURATORE ONORARIO, GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE O CORTE D’APPELLO, GIUDICE TRIBUTARIO potresti avere diritto a:
  • differenze retributive anche significative;
  • TFR;
  • monetizzazione delle ferie non godute;
  • riconoscimento economico dei periodi di inattività per malattia
  • versamento dei contributi previdenziali omessi;
  • risarcimenti per abuso del rapporto a termine.
Una valutazione preliminare è fondamentale per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici e per un calcolo delle somme che sono dovute, che saranno effettuate dalla società di consulenza SCF

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