Il 4 giugno 2026, la Commissione UE ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2026)4004) per il mancato allineamento della propria legislazione sui giudici tributari onorari al diritto del lavoro dell’UE. Nell’ordinamento italiano la giurisdizione tributaria è esercitata sia dai magistrati tributari professionali sia dai giudici tributari onorari, che esercitano le funzioni giurisdizionali a tempo parziale. Mentre una recente riforma prevede la graduale sostituzione dei giudici onorari con magistrati professionali, quelli attualmente in servizio possono rimanere in carica fino al raggiungimento dell’età pensionabile di 70 anni. I giudici tributari onorari, pur svolgendo le medesime funzioni giurisdizionali ed esercitando la giurisdizione su cause di pari natura e valore, sono soggetti a condizioni di lavoro meno favorevoli. In particolare, non essendo loro riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro, i giudici tributari onorari sono soggetti a un trattamento differenziato rispetto ai magistrati tributari per quanto concerne le ferie annuali, la pensione di vecchiaia e le prestazioni sociali come il congedo di malattia o di maternità. I giudici tributari onorari percepiscono inoltre un compenso, in proporzione, di livello considerevolmente inferiore rispetto ai magistrati tributari. La Commissione ritiene che tale disparità di trattamento sia incompatibile con il diritto del lavoro dell’UE, in particolare con la direttiva 97/81/CE del Consiglio sul lavoro a tempo parziale, la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e la direttiva 92/85/CEE del Consiglio sulla maternità. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia.

Sono confermate dunque le valutazioni da noi già espresse secondo cui i giudici tributari possano promuovere dinanzi ai tribunali azioni giudiziarie analoga a quelle che abbiamo già promosso con successo per altre categorie di magistrati onorari, giungendo alla storica pronuncia del Consiglio di Stato n. 2716 del 2 aprile 2026, in quanto subiscono le medesime violazioni dei diritti UE ottenendo la storica.

Tale tipo di azione si fonda sui presupposti giuridici affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per i magistrati onorari italiani. In particolare, tale giurisprudenza (sentenze C-658/18 del 16.7.2020, C-236/20 del 7.4.2022 e C-41/23 del 27.6.2024), pone l’accento sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali, per ritenere che i magistrati onorari, svolgendo tali funzioni, non possono essere discriminati rispetto ai togati quanto a retribuzione, ferie, TFR e contribuzione.

Se è vero che la Corte di Giustizia U.E. ha riconosciuto che le diverse modalità di assunzione possano costituire una “ragione oggettiva” per giustificare talune differenze di trattamento, è altrettanto vero che la stessa Corte ha posto un limite invalicabile a tale giustificazione.

Come efficacemente affermato dalla Commissione UE: “In Italia diverse categorie di magistrati onorari (giudici onorari di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale) non godono dello status di “lavoratore” in base al diritto nazionale italiano e sono considerati volontari che prestano servizio a titolo “onorario”. Ricevono un trattamento meno favorevole rispetto ai giudici togati ad essi comparabili per quanto riguarda varie condizioni di lavoro, quali le indennità per malattia, infortunio e gravidanza, il trattamento fiscale, le ferie annuali retribuite come pure le modalità e il livello di retribuzione. Non ricevono un risarcimento in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. Inoltre non esiste alcun sistema di misurazione del loro orario di lavoro” (vedi https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_2083).

È evidente che il giudice tributario si trovi, nello svolgimento della funzione giurisdizionale, nelle medesime condizioni degli altri magistrati onorari, come osservate dagli organismi europei e possano rivendicare le medesime tutele. È infatti importante segnalare che le diverse modalità di assunzione e gli altri aspetti formali del rapporto non possano, secondo la Corte UE, costituire una “ragione oggettiva” per giustificare le differenze di trattamento che riguardano i ricordati aspetti fondamentali da riconoscere ad ogni lavoratore a tempo determinato, in modo che non possa essere discriminato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

A tanto va ad aggiungersi la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2026. La Consulta si è servita dei princìpi costituzionali ed europei, fra loro coerenti e integrati in «un comune orizzonte» (punto 7.1), per ricostruire in maniera corretta il regime giuridico dei magistrati onorari.

Le argomentazioni, chiare e coerenti, evocano la recente decisione del Consiglio di Stato n. 2716 del 2 aprile 2026 che ha segnato la definizione della dibattuta vicenda dei magistrati onorari, in pieno equilibrio con l’aderenza dell’Italia all’Unione, con la primazia del diritto dell’Unione e il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia, ponendo fine agli schemi giurisprudenziali interni che avevano negato ai giudici onorari le garanzie che il diritto europeo assicura ai lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla configurazione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa nazionale.

Ne segue una argomentazione essenziale, perfettamente speculare alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e costituzionalmente orientata alle massime garanzie possibili, dove è la concreta natura del rapporto a dovere essere considerata. Quando il magistrato svolge attività stabile, continuativa e inserita in modo strutturale nell’organizzazione giudiziaria, le tutele minime garantite dal diritto dell’Unione trovano piena applicazione e sono irrinunciabili. Allo stesso modo, la Corte costituzionale guarda alla natura dell’attività svolta e non tanto alla qualifica formale del lavoratore (giudice di pace, VPO, GOT o giudice tributario che sia), sicché la qualifica onoraria non basta di per sé a escludere garanzie né può innescare dinieghi automatici di tutele. Diritti come ferie retribuite, tutela previdenziale e assistenziale sono riconosciuti ogni qualvolta l’attività abbia i caratteri sostanziali di un rapporto di lavoro rilevante ai sensi del diritto europeo, pur restando salda nell’ordinamento interno l’ontologica differenza di status tra magistrato togato e non togato, quale presidio, tra gli altri, di autonomia e indipendenza della magistratura.

Infine, la Corte Costituzionale conclude dichiarando che, in assenza dell’intervento del legislatore, il giudice comune, «ove accerti (…) secondo le coordinate tracciate dalla Corte di giustizia, la ricorrenza (…) di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione (…) quantifica il contenuto economico dei (…) diritti unionali».

Definita la questione della magistratura onoraria anche a livello costituzionale, è indubbio che si possa giungere, per i giudici tributari, ai medesimi approdi cui è già giunta la giurisprudenza in favore di altre categorie di magistrati onorari, riconoscendo:

  1. il diritto ad ottenere lo status di lavoratore a tempo determinato, a tempo pieno o part-time, in ragione della tendenziale, per quanto non totale, assimilabilità di funzioni ai magistrati togati;
  2. il diritto ad ottenere la percezione del compenso equivalente alle ferie non godute, non dissimilmente dai magistrati togati, pari ad almeno 30 giorni lavorativi, per ogni anno di servizio, con riferimento al periodo decorrente dalla data di immissione in possesso delle funzioni;
  3. il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo decorrente dalla data di immissione in possesso delle funzioni fino alla data di cessazione dall’incarico;
  4. il diritto ad un trattamento contributivo analogo a quello goduto dai magistrati togati, per tutti gli anni di durata del rapporto dalla data di immissione in possesso delle funzioni fino alla data di cessazione dall’incarico, con conseguente condanna al relativo versamento dei contributi alla Gestione Dipendenti Pubblici dell’I.N.P.S.;
  5. il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’illegittima reiterazione di rapporti a termine, da quantificarsi nella misura da 14 mensilità della retribuzione globale del magistrato ordinario.

A queste domande potrà aggiungersi quella alle eventuali differenze retributive misurabili in relazione al parametro retributivo HH3 del magistrato ordinario di prima nomina.

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