Con quattro sentenze pubblicate il 2 e il 5 ottobre 2026, il Consiglio di Stato conferma i principi affermati nella precedente sentenza n. 2716/2026, ottenuta dal nostro Studio. Riconosciuti il diritto alle ferie retribuite, alla regolarizzazione previdenziale e al trattamento economico di fine rapporto dei magistrati onorari stabilizzati.

Quattro nuove importanti vittorie per la magistratura onoraria nei giudizi patrocinati dal nostro Studio dinanzi al Consiglio di Stato.

Con le sentenze nn. 7309, 7310 e 7311 del 2 ottobre 2026 e n. 7334 del 5 ottobre 2026, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente altrettanti appelli, riformando le decisioni del giudice di primo grado che avevano dichiarato improcedibili i ricorsi per effetto della normativa sopravvenuta sulla stabilizzazione dei magistrati onorari.

Le nuove decisioni si pongono in diretta continuità con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, anch’essa ottenuta dal nostro Studio e già commentata su questo sito.

Il Consiglio di Stato richiama espressamente tale precedente, confermandone i principi fondamentali e affrontando, questa volta, la specifica condizione dei magistrati onorari che hanno conseguito la stabilizzazione.

La stabilizzazione non cancella i diritti maturati

Il principio di maggiore rilievo delle quattro pronunce consiste nell’affermazione che la stabilizzazione del magistrato onorario non comporta la perdita dei diritti lavorativi ed economici maturati nel precedente rapporto.

Il Consiglio di Stato, applicando la sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale, supera definitivamente, nei giudizi esaminati, l’ostacolo rappresentato dalla rinuncia ai diritti di derivazione unionale prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.

Le pronunce riconoscono, in particolare:

  • Il diritto al pagamento delle ferie pregresse non retribuite, parametrate ad almeno 30 giorni lavorativi annui, salvo l’eventuale adeguamento pro rata temporis.
  • Il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale, con conseguente obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al versamento dei contributi dovuti all’INPS.
  • Il diritto al trattamento economico di fine rapporto, quantificato, per i magistrati stabilizzati, attraverso il parametro dell’indennità prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017, da corrispondere alla definitiva cessazione del rapporto.

Per la quantificazione dei diritti alle ferie e alla previdenza, il Consiglio di Stato conferma il riferimento alla classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario, quale parametro economico orientativo, in relazione all’attività effettivamente svolta.

Si tratta di riconoscimenti che riguardano rapporti di lavoro protrattisi per molti anni, durante i quali i magistrati interessati hanno esercitato continuativamente funzioni giurisdizionali, partecipando stabilmente all’amministrazione della giustizia.

Dalla Corte di giustizia europea alla sentenza n. 2716/2026

Il risultato costituisce un’ulteriore tappa del lungo percorso giudiziario intrapreso dal nostro Studio per il riconoscimento dei diritti lavorativi dei magistrati onorari italiani.

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 aprile 2022, causa C-236/20, ottenuta nel contenzioso patrocinato dal nostro Studio, che ha riconosciuto, in primis, che i magistrati onorari, ove svolgano attività effettiva e remunerata, devono essere qualificati – ai sensi del diritto dell’Unione – come lavoratori, con conseguente diritto a un trattamento non discriminatorio rispetto ai magistrati togati comparabili e, quindi, l’incompatibilità con il diritto europeo dell’esclusione generalizzata dei giudici di pace dalle tutele in materia di ferie, previdenza e assistenza.

A tale pronuncia ha fatto seguito la sentenza n. 2716/2026 del Consiglio di Stato, che, oltre a riconoscere i diritti alle ferie, al trattamento di fine rapporto e alla contribuzione previdenziale, ha accolto la domanda risarcitoria relativa all’abusiva reiterazione dei rapporti a termine, liquidando un’indennità corrispondente a 14 mensilità.

Le quattro nuove sentenze, intervenute successivamente alla decisione n. 71/2026 della Corte costituzionale, sviluppano ulteriormente tale precedente, distinguendo i diritti economici e previdenziali pregressi, che devono essere salvaguardati, dal risarcimento per l’abuso dei rapporti a termine, il cui cumulo è stato escluso in presenza dell’avvenuta stabilizzazione.

Un indirizzo giurisprudenziale che si consolida

La portata di queste nuove decisioni supera le singole controversie.

Il Consiglio di Stato conferma che la peculiarità dell’incarico onorario e l’assenza di una piena equiparazione economica alla magistratura professionale non possono giustificare la negazione dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione europea.

Le pronunce affermano, quindi, la necessità di garantire una tutela effettiva, commisurata all’attività concretamente svolta, anche quando il rapporto sia stato successivamente stabilizzato.

Dalla pronuncia della Corte di giustizia del 2022 alla sentenza n. 2716 dell’aprile 2026, fino alle quattro nuove decisioni dell’ottobre 2026, si consolida così un importante percorso giurisprudenziale a tutela dei diritti economici, sociali e previdenziali della magistratura onoraria.

Un ulteriore risultato di grande soddisfazione ottenuto insieme ai colleghi Avvocati Giovanni Romano e Luigi Serino, che conferma il ruolo decisivo del diritto dell’Unione europea nell’assicurare l’effettività delle tutele fondamentali dei lavoratori.

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