Il 20 ottobre 2026 abbiamo discusso dinanzi alla Corte costituzionale una nuova udienza relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Il procedimento, promosso dalla Sezione VII del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2477 del 24 marzo 2026. coinvolge la norma nella parte in cui collega alla partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorari, la rinuncia alle pretese derivanti dal rapporto di servizio pregresso, tra cui il riconoscimento delle tutele retributive.
L’udienza ha assunto particolare rilievo dopo la sentenza n. 71 del 2026, con la quale la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità della medesima norma, nella misura in cui la conferma comportava la rinuncia ai diritti conferiti dal diritto dell’Unione europea in materia di ferie, previdenza e assistenza.
La pronuncia ha rappresentato un significativo avanzamento nella protezione dei magistrati onorari e nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea.
La questione oggi sottoposta alla Consulta riguarda tuttavia la parte della disposizione non ancora eliminata dall’ordinamento. Il Consiglio di Stato, quale giudice remittente, aveva evidenziato come, diversamente dal precedente giudizio costituzionale, i ricorrenti non chiedessero il riconoscimento dello status di magistrati professionali né l’automatica equiparazione al loro trattamento, ma l’accertamento di differenze di trattamento potenzialmente discriminatorie, utilizzando il confronto con i magistrati professionali unicamente quale termine di comparazione al fine della applicazione della clausola di non discriminazione.
Il tema del giudizio riguarda dunque il particolare rilievo da attribuirsi all’art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La questione non è stabilire direttamente, nel giudizio costituzionale, se tutte le pretese economiche avanzate dai magistrati onorari siano fondate, questione che evidentemente attiene al merito. Si tratta piuttosto di stabilire se il legislatore possa impedire al giudice di esaminarle, facendo discendere automaticamente dalla conferma nell’incarico la rinuncia a ogni pretesa maturata in precedenza.
La giurisprudenza costituzionale consente di ricostruire il diritto alla tutela giurisdizionale quale garanzia essenziale dell’ordinamento, la cui soppressione non può essere giustificata dalla procedura di stabilizzazione.
Come già affermato nella sentenza n. 71/2026, la Consulta distingue la discrezionalità del legislatore nel determinare il contenuto dei diritti dall’imposizione della loro rinuncia generalizzata, che può determinare il pregiudizio alle garanzia supreme dell’art. 24 Cost.
Un ulteriore profilo in discussione ha riguardato gli artt. 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni individuato precisi limiti agli interventi legislativi destinati a influenzare l’esito di controversie giudiziarie pendenti: simili interferenze sono ammissibili solo per imperiosi motivi di interesse generale.
Nel caso della magistratura onoraria, il problema assume particolare rilievo perché la disciplina sulla rinuncia è intervenuta quando erano già in corso controversie promosse contro il Ministero della giustizia. La nostra difesa ha dunque prospettato come la rinuncia automatica prevista dalle norme sulla stabilizzazione, non costituisca una semplice modifica della disciplina sostanziale, ma una preclusione capace di impedire definitivamente la prosecuzione dell’accertamento giurisdizionale.
L’incidente di costituzionalità si colloca in un contesto giurisprudenziale in positiva evoluzione verso le ragioni della magistratura onoraria. Le recenti sentenze del Consiglio di Stato nei giudizi vinti dal nostro studio, già oggetto di un precedente approfondimento pubblicato su questo sito, hanno confermato la possibilità di riconoscere ampie tutele ai magistrati onorari confermati, nel rispetto del diritto dell’Unione e dell’indipendenza e autonomia del potere giudiziario.
Nelle difese è stato inoltre richiamato il distinto problema dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017, oggetto della recente ordinanza di rimessione n. 160/2026.
La tesi sostenuta è che l’indennità prevista per i magistrati che non accedono alla conferma debba mantenere la propria funzione di trattamento conseguente alla cessazione del servizio, senza essere trasformata in una compensazione generalizzata dei diritti maturati durante il rapporto.
L’auspicio è che la Corte, preso atto della parziale dichiarazione di illegittimità già intervenuta con la sentenza n. 71/2026, prosegua nel percorso intrapreso sancendo con severità l’illegittimità costituzionale anche delle residue preclusioni contenute nell’art. 29, comma 5.
Video ufficiale dell’udienza del 20 ottobre 2026 – Corte costituzionale (ruolo n. 2):
