La Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla base del ricorso promosso dal nostro studio nel 2020, pone fine ad una dolorosa questione di alienazione parentale subita da un padre divorziato, riconoscendo, con una decisione dello scorso 5 ottobre, la violazione del suo diritto al mantenimento dei rapporti con i figli minori, tutelato dalla CEDU e minato da un forte e ingiustificato ostruzionismo nei suoi confronti per opera dell’altro coniuge. La Corte riscontra che le autorità nazionali (giudici e servizi sociali) non hanno adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere al fine di evitare l’allontanamento e stigmatizza, inoltre, lo svolgimento di un processo non equo da parte dei tribunali nazionali interessati dalla vicenda, colpevoli, in particolare, di aver violato il diritto di difesa del padre, non avendogli consentito l’accesso ai verbali di registrazione dell’ascolto protetto dei minori e il contraddittorio in merito agli stessi. I servizi sociali, da parte loro, non hanno predisposto un calendario delle visite, impedendo così al ricorrente di esercitare il suo diritto alla co-genitorialità. In tal modo, si è consentito, ingiustificatamente, che il padre perdesse gradualmente la possibilità di vedere le sue figlie e ciò a causa dei comportamenti negativi della madre e all’inerzia dei servizi sociali. Lo Stato dovrà ora pagarne le conseguenze in termini di risarcimento dei danni morali subiti e rimborso delle spese legali.
Il caso non è isolato e segue una serie di altri precedenti in cui la Corte europea ha riscontrato medesime violazioni da parte dell’Italia nella regolamentazione e gestione dei rapporti genitori-minori, connessi alle crisi coniugali.
Il problema è dato anche dalla carenza di investimenti nei servizi sociali. Si stima, infatti, che, se gli stanziamenti complessivi per il welfare si assestano sui medesimi standard di altri Stati europei, il raffronto crolla in riferimento a quelli specificamente destinati ai servizi sociali territoriali. Con la Legge di bilancio 2021, si è arrivati alla formale individuazione in norma di un livello essenziale di assistenza, definito nei termini di un rapporto assistenti sociali e popolazione minimo di 1:5000, ancora tuttavia da finanziare e attuare.
La decisione della Corte europea del 5 ottobre 2023