Davanti la Consulta, abbiamo assistito i dipendenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel contenzioso che li vede opposti al Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto a veder disciplinato il rapporto lavorativo con contratto di diritto pubblico non privatizzato, avvalendosi della riserva di legge contenuta nell’art. 108, c. 1, della Costituzione.

Nel giudizio a quo (leggi l’ordinanza di rimessione), alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, aventi diverse qualifiche e appartenenti ai ruoli del personale non dirigenziale, in servizio presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie, hanno proposto ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile nei confronti del medesimo Ministero, svolgendo due gruppi di censure di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001.

Un primo gruppo di censure ha riguardato la violazione dell’art. 108, comma primo, Cost., laddove pone una riserva di legge in tema di disciplina della magistratura e dell’ordinamento giudiziario. La violazione si attesta sulla deduzione dei ricorrenti nel giudizio principale di essere appartenenti all’ordine giudiziario, sia con riguardo allo speciale “status” agli stessi attribuito dall’art. 4, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per il quale il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario, sia, sul piano organizzativo, per essere i medesimi addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie uffici operanti in sinergia e diretto supporto con la magistratura ai fini dell’attuazione della funzione giurisdizionale.

Secondo i ricorrenti, l’assoggettamento al regime generale della privatizzazione del rapporto del personale alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche, introdotto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, si pone in contrasto con l’art. 108, primo comma, Cost., che prescrive che le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. Dovrebbero, dunque, essere ricondotte nell’ambito di applicazione della relativa riserva di legge anche le norme volte a regolare il rapporto di lavoro del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in quanto volte a disciplinare il funzionamento dell’istituzione giurisdizionale nel suo complesso.

I ricorrenti assumono che la predetta riserva di legge statale, sancita dall’art. 108 Cost., determinerebbe l’illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro anche del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del relativo “status” economico-giuridico alla negoziazione collettiva.

Con riguardo ad un secondo gruppo di censure, i ricorrenti pongono poi in discussione la compatibilità delle disposizioni censurate anche con gli artt. 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost., in ragione del fatto che la vigente regolamentazione posta dalla contrattazione collettiva, quanto al trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro del personale giudiziario non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia e addetto ai compiti d’ufficio facenti capo al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, comporta un inadeguato trattamento retributivo con violazione dell’art. 36, primo comma, Cost., che assicura al lavoratore il diritto «ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro».

Sarebbe infine violato anche l’art. 3, primo comma, Cost., con riguardo al regime differenziato riservato al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, in forza dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), si giova di un comparto autonomo di contrattazione collettiva;

Il link al video dell’udienza

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