La sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia dell’8 ottobre 2026 e le nuove regole sulla rappresentanza indipendente dei minori davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo al centro dell’intervento.

Il 27 ottobre 2026, l’Avv. Egidio Lizza è intervenuto, in qualità di relatore, al convegno dedicato al rifiuto genitoriale e alla tutela delle relazioni familiari, organizzato dalla Camera Civile di Roma presso l’Auditorium della Cassa Forense.

L’incontro ha costituito un’importante occasione di approfondimento e confronto tra professionisti sulle problematiche giuridiche e sulle forme di tutela dei minori coinvolti nei conflitti familiari.

Nel proprio intervento, dedicato alla protezione della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alle più recenti pronunce della Corte EDU e della Corte di cassazione, l’Avv. Lizza ha ripercorso i principi consolidati della giurisprudenza europea sugli obblighi positivi degli Stati nella protezione delle relazioni tra genitori e figli, soffermandosi su due novità di particolare rilievo.

La sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia dell’8 ottobre 2026: la Corte EDU denuncia un problema sistemico

La prima novità riguarda la recentissima sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo l’8 ottobre 2026.

La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 CEDU in relazione alla prolungata interruzione dei rapporti tra una madre e il figlio minore e alla mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari che ne disponevano il ricongiungimento.

La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della giurisprudenza europea: nei procedimenti che coinvolgono le relazioni familiari, la tempestività costituisce una componente essenziale dell’effettività della tutela. L’inerzia delle autorità può infatti determinare il progressivo consolidamento di situazioni di fatto che rendono sempre più difficile, fino a compromettere definitivamente, il ripristino dei legami familiari.

L’elemento di maggiore novità è tuttavia rappresentato dalle considerazioni formulate dalla Corte ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, relativo all’obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive e al controllo internazionale sulla loro esecuzione.

La Corte ha espressamente individuato un problema sistemico nell’esecuzione tempestiva delle decisioni dei tribunali per i minorenni, evidenziando, tra l’altro, l’insufficienza del controllo esercitato dalle autorità giudiziarie sull’attività dei servizi sociali e degli altri soggetti incaricati di attuare i provvedimenti.

In tale contesto, ha indicato alcune direttrici di intervento generale per lo Stato italiano:

  • l’effettiva attuazione delle riforme dell’organizzazione giudiziaria minorile e familiare;
  • una più precisa definizione delle competenze e delle responsabilità dei servizi sociali, accompagnata da adeguati meccanismi di controllo;
  • il rafforzamento della formazione di magistrati e operatori, anche attraverso linee guida e buone pratiche;
  • l’introduzione di ulteriori garanzie nei procedimenti di affidamento e adozione, comprese misure dissuasive per la mancata esecuzione degli ordini giudiziari.

Già nel marzo 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva segnalato all’Italia carenze sistemiche analoghe, nell’ambito della supervisione dell’esecuzione di precedenti sentenze relative ai diritti di visita e all’affidamento dei minori.

La nuova pronuncia assume quindi una rilevanza che supera il singolo caso: una volta divenuta definitiva, la sua esecuzione sarà sottoposta al controllo del Comitato dei Ministri, al quale lo Stato dovrà riferire anche sulle misure adottate per evitare il ripetersi delle violazioni.

Una nuova tutela processuale: il rappresentante indipendente del minore davanti alla Corte EDU

La seconda novità esaminata dall’Avv. Lizza riguarda la modifica degli articoli 36 e 44 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, adottata il 7 settembre 2026, con entrata in vigore prevista per il 25 marzo 2027.

Le nuove disposizioni consentiranno, in circostanze particolari e dopo la comunicazione del ricorso, al presidente della Camera della Corte EDU di richiedere la designazione di un rappresentante indipendente del minore ricorrente.

La nomina dovrà essere assicurata attraverso le competenti autorità nazionali, secondo le procedure interne. Una possibilità analoga è prevista, in via eccezionale, anche per il minore che intervenga nel procedimento quale terzo.

La modifica non altera automaticamente le regole giurisprudenziali sulla rappresentanza dei minori, ma introduce uno strumento ulteriore per affrontare le situazioni nelle quali gli interessi del bambino potrebbero non coincidere con quelli degli adulti che ordinariamente lo rappresentano.

Si tratta di un’evoluzione significativa, anche in relazione al rafforzamento della figura del curatore speciale del minore nell’ordinamento italiano.

La nuova disciplina pone inoltre questioni applicative di particolare interesse: l’individuazione delle autorità competenti per la designazione, le garanzie di indipendenza del rappresentante e la formazione professionale necessaria per assicurare una tutela adeguata dei diritti del bambino nel procedimento internazionale.

Dalla tutela formale all’effettività dei diritti

Le due novità, pur intervenendo su piani differenti, sono accomunate da un principio fondamentale: il minore è titolare di diritti propri, la cui protezione richiede non soltanto il riconoscimento giuridico, ma strumenti processuali e istituzionali concretamente efficaci.

Da un lato, la sentenza L.Z. e D.Z. richiama lo Stato alla responsabilità di garantire l’attuazione tempestiva delle decisioni giudiziarie; dall’altro, la modifica del Regolamento rafforza la possibilità di assicurare al minore una rappresentanza autonoma e indipendente dinanzi alla Corte europea.

Nel corso dell’intervento sono stati richiamati anche i recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di condotte ostative alle relazioni familiari e di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita del rapporto genitoriale.

Un sentito ringraziamento va alla Camera Civile di Roma per l’invito e l’organizzazione dell’incontro, per aver promosso un confronto su questioni che assumono un rilievo crescente tanto nella giurisdizione nazionale quanto nel sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali.

Riferimenti:

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